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Con questo testo (reperibile su InterNet www.citinv.it/associazioni/SUR/faqassoc.htm ) desidero "codificare" l'esperienza acquisita in diversi anni,
come Associazione "Con i Campesinos",
attraverso contatti diretti, discussioni in rete (e non) e attraverso ricerche personali. Spero in questo modo di
contribuire a rendere un po' di chiarezza nel caotico mondo della legislazione italiana.
A questo proposito penso che l'ipertesto sia lo strumento ideale per districarsi nella giungla legislativa
di questo nostro paese fatta di rimandi, intergrazioni, circolari esplicative, testi unici di raccordo tra varie
leggi ... il tutto scritto in perfetto burocratese! :-)
Credo comunque che la telematica e le nuove tecnologie di comunicazione debbano e
possano avere un ruolo molto positivo se vengono comprese, utilizzate e messe a disposizione di tutti.
Da quando questa raccolta di domande e risposte e' stata messa su InterNet e' stata soggetta a notevoli
contributi da parte di Mario Leigheb che merita di essere inserito tra gli autori.
Ringrazio anche: Claudio Di Blasi, Stefano Radaelli, Elisabetta Scanabissi.
Aspettiamo suggerimenti, critiche, nuovi interrogativi e, possibilmente, anche nuove risposte. Scrivete a loris_rinaldo@rcm.inet.it
Ora concentriamo la nostra attenzione solo sulle associazioni, teniamo pero' presente che esistono leggi che si applicano in generale alle associazioni, altre che si applicano ad associazioni in possesso di caratteristiche particolari, riconosciute tali mediante iscrizione in appositi albi.
Costituzione | Partita IVA | Attività commerciale | Condizioni speciali | Riconoscic0 |
Orale > p00 |
Nessuna> k00 |
Nessuna > s00 |
Nessuna > r00 |
NO |
c1 |
Atto Privato NON registrato p0 |
Nessuna
* > k0 |
Nessuna
* s0 |
Nessuna r0 |
NO c2 |
Atto Privato Registrato (Uff. del Registro) s1 |
Idoneità MAE ONG Organizzazioni Non Governative c3 |
Atto Pubblico (con Notaio) ** p1 |
PI aperta *** k1 |
Occasionale * s2 |
iscritta albo Regionale Organizzazioni di Volontariato k2 |
Abituale <*** s3 |
iscritta albo ONLUS ... lavori in corso <** SI |
---|
"E' costituita in ____luogo_____ l'associazione denominata _________.
Essa funzionerà secondo le norme stabilite dallo statuto che si allega al presente atto costitutivo.
Sono presenti i signori : Nome Cognome Residenza CF firma".
Il presidente eletto dall'assemblea costituente è _______.
Il funzionamento dell'associazione è regolato dallo statuto.
Lo Statuto è invece un po' più impegnativo perchè deve tracciare le finalità e le norme di
funzionamento dell'associazione. Esso è suddiviso in articoli:
Alcuni esempi: "Con i Campesinos"
La scomposizione nei due documenti non è obbligatoria ma in ogni Contratto di Associazione è
indispensabile prevedere almeno 2 organi (l'Assemblea dei soci e gli Amministratori), in via facoltativa
un organo di controllo (di solito chiamato Collegio dei Probiviri) e definire:
OdV: Per le Organizzazioni di Volontariato Esse, in virtu' dell'art. 8 della 266/91 non devono pagare questa tassa - anche se effetivamente la legge in questione lascia spazio a molti dubbi, anche tra gli stessi Dottori in Legge che scrivono sul Bollettino Tributario (nota 145 - citato in bibliografia). I dubbi sono stati definitivamente risolti (a favore della totale esenzione dall'imposta di bollo e di registro per le OdV) dalla Circolare Esplicativa del Ministero delle Finanze n. 3/25.2.92 (GU 56/92).
La scrittura privata, secondo il codice civile, vincola i firmatari e vale nei confronti di terzi
fintanto che i firmatari riconoscono la propria firma. Per evitare scherzi da parte dei firmatari
si ricorre all'atto pubblico, che avviene con l'autentica delle firme dal notaio (il quale
autenticando le firme certifica anche la coerenza e la conformità dell'atto con la legge)
e la registrazione.
La differenza materiale sta innanzitutto nei costi: il notaio costa circa 500 mila lire.
La differenza sostanziale sta nel fatto che solo con un atto pubblico è possibile,
in futuro, chiedere il Riconoscimento e diventare quindi Persona Giuridica.
[Serv.Consulenze]
Penso quindi che nel caso di una associazione la registrazione di una
scrittura privata non autenticata serve non tanto per vincolare i soci (per
quello servirebbe l'autentica della firma) ma piuttosto per evitare che un
estraneo se ne esca col tuo stesso nome e simbolo dopo che tu hai fondato
l'associazione. [Leigheb]
E' possibile ottenere il CF anche senza essere registrati all'Ufficio del Registro: evidentemente allo Stato non importa niente
chi sei purchè paghi le tasse! [Leigheb]
Avere il CF non significa essere una Persona Giuridica e non obbliga alla compilazione della dichiarazione dei redditi!!
A cosa serve
Il CF è indispensabile per:
Per ottenerlo basta la forma scritta, non chiedono nè atto pubblico nè registrazione, è gratis,
lo dà l'Esattoria Comunale.
[Leigheb]
Facendo domanda di Riconoscimento (seguendo la procedura indicata nell'articolo 14 del Codice Civile),
una associazione può acquisire Personalità
Giuridica (e quindi scaricare il presidente delle responsabilità prima citate) ma è necessario
che abbia un patrimonio, che sia stata fondata tramite atto pubblico.
[Serv.Consulenze]
Il modico valore deve essere comunque inferiore a 10 Milioni di Lire,
questa e' una nostra interpretazione del TU sulle donazioni (tariffa annessa al DL 346/90)
perche è la cifra per la quale il ricevente non deve pagare tasse.
Se la donazione supera i 10 MLit l'associazione dovrà
chiedere il riconoscimento, oppure essere una Org. di Volontariato. Un
associazione Riconosciuta può accettare un qualunque tipo di
donazione.
Un associazione non riconosciuta puo' accettare solo donazioni di modico valore. Esse sono somme
in denaro o altri beni mobili di modico valore. Il modico valore del bene donato si valuta soprattutto
in rapporto alle condizioni economiche del donante [Codice Civile art 783], in questa figura possono quindi
rientrare anche notevoli somme di denaro se il donante è una persona facoltosa. [Diritto]
Il soggetto che fa una donazione non può inserire la somma nella
dichiarazione dei Redditi come "costi sostenuti" (per pagare meno tasse),
cosa viceversa possibile se si trattasse di una "sponsorizzazione".
Può però detrarla dal reddito, solo se l'associazione
ricevente rientra in alcune ben determinate categorie (ONG, OdV, Ente religioso,
associazioni culturali riconosciute che operano nel campo dei Beni
Culturali, ecc.). Le Organizzazioni di Volontariato possono
accettare una donazione senza chiedere necessariamente il riconoscimento,
permettendo tra l'altro al donante la detrazione dal reddito, ma a
tutt'oggi la normativa per le OdV ancora non è applicata
integralmente.
OdV: Esistono invece obblighi per le Organizzazioni di Volontariato, iscritte all'albo
regionale; devono avere:
Per questi ultimi pur non essendo obbligatorio che vengano vidimati e bollati, è consigliabile
numerarli e farli bollare da un segratario comunale o altro pubblico ufficiale.
[Volontariato 3/94]
In sintesi quando una associazione riceve soldi (quote e contributi
associativi, donazioni, corrispettivi per attività non commeciali o
per attività commerciali occasionali), dovrà rilasciare, se
richiesta, una ricevuta. Se l'associazione svolge attività
commerciale abituale (ed è quindi dotata di partita IVA)
dovrà rilasciare, se richiesta, la fattura.
Le ricevute (quietanze) emesse da associazioni politiche, sindacali, di
categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive per la
riscossione di quote e contributi associativi sono esenti dall'imposta di
bollo in modo assoluto (art. 7 tabella B D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 come
modficato dal D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 55), mentre le altre ricevute sono
soggette al bollo di 2.500 Lit se la somma versata Š superiore a 150.000
Lit (art. 13 nota 2a tariffa annessa al D.M. 20 agosto 1992 e succ. mod.).
In questi casi un foglio intestato recante l'indicazione del ricevente e
della cifra pagata può essere sufficiente.
Se l'associazione emette un pagamento ad un collaboratore occasionale
senza partita IVA, potrà chiedere al collaboratore una ricevuta,
che l'associazione potrà eventualmente utilizzare per documentare i
costi sostenuti al momento della compilazione del 760 bis (se la somma
corrisposta supera le 50.000 Lit l'associazione è anche tenuta a
trattenere subito la ritenuta d'acconto del 19%, e l'anno successivo a
inviare al collaboratore la certificazione dei compensi e delle ritenute
versate, e infine a compilare il mod. 770). Se il collaboratore possiede
partita IVA, l'associazione potrà chiedere al collaboratore la
fattura, che l'associazione potrà eventualmente utilizzare, oltre
che per documentare i costi sostenuti, anche per detrarre l'IVA nel caso
essa svolga un'attività commerciale abituale.
Per usufruire di tale normativa occorre mandare una dichiarazione
all'ufficio Imposte Dirette e per conoscenza all'ufficio IVA da cui si
dipende in cui si dichiara appunto di voler usufruire delle facilitazioni
previste dalla legge.
VANTAGGI DELLA NORMATIVA IN QUESTIONE:
Per le Organizzazioni Non Governative di cooperazione internazionale
Per le Organizzazioni di Volontariato
OdV: Se una persona (anche una persona giuridica) fa una donazione ad
un'Org. di Volontariato iscritta nell'albo regionale, può (o meglio
potrà quando il Min. Fin. si deciderà a scriverlo nelle
istruzioni dei mod. 740 e 760) detrarre la somma dal proprio reddito,
quindi serve senz'altro emettere la ricevuta, ma in virtù dell'art.
8 legge 266/91 non è necessario applicare alcun bollo.
[Leigheb]
(nel Codice Civile si possono trovare degli approfondimenti)
Un'associazione, come una normale società, avrà delle entrate (offerte, eventuali incassi commerciali...) e delle uscite monetarie (spese, paghe ecc.):
quello che avanza è detto utile. La differenza fondamentale sta nel modo in cui viene gestito
questo utile. In una società l'utile viene ridistribuito ai soci/azionisti, nelle associazioni questo
non può essere fatto (CC art 2247); l'utile deve essere reinvestito nella attività dell'associazione (caso tipico è
di girarlo nel Fondo di riserva indivisibile e utilizzarlo negli anni successivi).
Stabilito che le organizzazioni di volontariato hanno dei limiti, si
puo' tutto, bisogna avere oltre al Codice Fiscale anche il Codice
Contribuente.
Poi va calcolato il 10% del 95% dell'imponibile IRPEF, che andrà
versato all'INPS. Di questo 10%, 1/3 lo trattieni al lavoratore e il
resto lo mette l'associazione-datore di lavoro (parlo per sentito dire).
Questo nome viene attribuito a quelle organizzazioni (associazione, club, comitati...) in cui tutti
soci prestano attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito.
In questo caso non può essere pagato alcun compenso ai soci ad esclusione di un rimborso delle
spese che deve pero' sottostare a determinati parametri (es. il rimborso delle spese di viaggio deve
rientrare all'enterno delle tariffe ACI).
Condizione necessaria e sufficiente per definirsi "org. di volontariato" è che venga accolta la
domanda di iscrizione nei registri delle organizzazioni di volontariato (albo regionale) istituiti
dalle regioni; una volta ottenuta l'iscrizione e' possibile usufruire delle agevolazioni indicate dalla
legge. (Ad es. se si è iscritti da piu` di un anno, si puo' accedere ai fondi che le varie
Amministrazioni destinano alle Organizzazioni di Volontariato).
Riporto qui i contributi ricevuti:
Nel Lazio vogliono anche la fotocopia dell'assicurazione di tutti i soci
(malattie, infortuni e RC, ma per le associazioni culturali o
ambientaliste le malattie non sono chieste), ma credo che in altre
regioni ci si possa assicurare anche ad iscrizione avvenuta.
[Leigheb]
Queste e altre cose sono ben esposte nel testo di legge.
(il commercio Equo e Solidale svolto in modo abituale non è cosiderato marginale)
Purtroppo nel 740/96 di quest'anno non era ancora segnata questa
possibilità, nè lo è nel 760 per le imprese.
Credo che il Ministero delle Finanze aspetti un regolamento attuativo
della disposizione. [Leigheb]
Il concetto di flessibilità implica il rispetto totale delle ore di lavoro (obbliga quindi al recupero)
[Volontariato 10/96]
Comunque ci provo. E` considerata commerciale:
L'attività non è considerata commerciale se:
Vedi anche le Leggi 537/93 art.14 c. 14 e 287/91 art. 6 c. 3.
Cfr. Articolo 111 comma 3 Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Deve pero' sottostare a tutte le regole proprie dell'attività commerciali: aprire Partita IVA,
avere le eventuali licenze, pagare le imposte ILOR e IRPEG.
Un' associazione che eserciti attività commerciale ha l'obbligo di iscrizione al REA
(Registro Economico Amministrativo) della Camera di Commercio; ne è esentata
se è un organizzazione di volontariato (iscritta agli albi regionali secondo la 266/91). [Volontariato 5/95]
La prassi sembra invece confermare che un'attività di questo tipo possa essere svolta (o sia tollerata?)
senza possedere la licenza di vendita ambulante o altri requisiti specifici se svolta saltuariamente
(il ricavato netto va comunque dichiarato nel 760 bis nella pagina "Redditi Diversi").
Per le associazioni già in possesso di partita IVA e di licenza di vendita in un negozio, lo
svolgimento di attività commerciali esterne deve essere comunicato all'ufficio IVA ogni volta,
oppure deve essere comunicato una sola volta all'inizio di ogni anno.
Ora finalmente è stato fissato un decreto i cui punti chiave sono stati ben
riassunti sulla Rivista del Volontariato 5/95 e che ora qui riporto.
L'attività commerciale deve essere svolta:
sono marginali:
ma non sono marginali i proventi derivanti da convenzioni [Sole24Ore 27.06.95] e l'attività
del commercio Equo e Solidale svolto in modo abituale.
[Volontariato 5/95]
Deve Pagare le tasse?
Si, se riceve un reddito imponibile e se non gode delle agevolazioni
riservate alle Organizzazioni di Volontariato. [vedi risposte precedenti]
Schematicamente:
Quali?
Le imposte da pagare sono l'IVA, a meno che si tratti di attività occasionali, e in ogni caso
l'ILOR (16,2%) e l'IRPEG (37%).
Perchè le associazioni non riconosciute - che non sono persone giuridiche -
debbano pagare l'IRPEG (Imposta sui Redditi delle PErsone Giuridiche) rimane per me un mistero.
Come?
In generale è fortemente consigliato alle associazioni che praticano attività commerciali tenere una
contabilità separata per le attività istituzionali (non tassate) e per quelle commerciali
(tassate); inoltre molte associazioni che svolgono attività commerciale in modo abituale si appoggiano ad un
commercialista. Chi volesse fare da sè, deve affrontare la compilazione del modulo 760 bis (relativo agli Enti Non
Commerciali).
Il modulo è reperibile gratuitamente presso gli Uffici delle Imposte Dirette
con le relative istruzioni (esperienza provata dal sottoscritto), oppure scaricando le immagini dei
moduli nel sito del Ministero delle Finanze:
http://www.finanze.interbusiness.it
Dopo averlo compilato, presso l'Esattoria (vi verrà assegnato il Codice Contribuente che poi
userete anche negli anni seguenti) compilare il modulo di pagamento IRPEF / ILOR e pagare il dovuto.
Infine spedire all'Ufficio Distrettuale delle Imposte o al Centro di Servizi a voi più vicino, tramite raccomandata,
il 760 bis e le ricevute dei pagamenti.
Riporto qui una breve descrizione dell'autore:
Il programma BILANCIO (ver. 3.0) permettette di gestire elenchi
di entrate/uscite (data, descrizione, importo, codice di
riferimento, note). Ad ogni spesa/entrata è possibile assegnare
un codice di riferimento, che ne identifica il tipo (per
esempio: entrate saranno 'CPR - Contributi Provincià, 'CCM -
Contributi Comune, uscite saranno 'CAR - Cartoleria e affini',
'BIB - libri, giornali, riviste); questi codici possono essere
inseriti dall'utente (in numero illimitato) e possono valere
come entrate e/o come uscite. E' possibile creare un numero
illimitato di archivi con nome diverso (per esempio CASSA93,
CASSA94, etc.) o tenere tutto su un unico archivio ed usare la
potentissima funzione di filtraggio, che permette di vedere al
programma solo una parte dei record, decidendo così di volta
in volta se agire, p. es., su tutti i record o solo su quelli
del 1994 (in tutte le operazioni tipo stampa, esportazione,
somma, etc.) E' possibile effettuare stampe dell'elenco (su
tutte le principali stampanti), è possibile visualizzare a
video (ed eventualmente stampare) il totale generale e il
totale diviso per codici di riferimento. E' possibile esportare
i record in formato .dbf, .sdf (ascii a lunghezza fissa) o
delimted (ascii racchiuso tra virgolette), per importarlo per
esempio in excel o publisher e stamparlo bello bello. E'
possibile stampare l'elenco dei codici di riferimento. Il
programma è in italiano e dotato di help on-line sensibile al
contesto. Il programma gira su qualsiasi computer.
OBBLIGHI DELLA NORMATIVA
Come vedete non si può recuperare l'IVA che si paga ad altri (si è in
una sorta di regime forfettario), ma su quella che si incassa si tiene
circa 1/3 (un terzo si versa alla SIAE o all'Ufficio IVA, un terzo la si
versa come tasse).
Personalmente ho verificato che tale norma è molto comoda, soprattutto
per associazioni con giro di vendite di beni e servizi di non grandi
dimensioni, tanto è vero che l'Associazione Obiettori Nonviolenti di
Bergamo, di cui faccio parte, utilizza questa metodologia da oltre due
anni.
L'unica vera difficoltà è consistita nel convincere gli impiegati
dell'ufficio IVA di Bergamo che esisteva questa legge: abbiamo dovuto
portargli la Gazzetta perchè non ci credevano!!
A vostra disposizione
[Claudio di Blasi]
Alcuni indicano il limite di convenienza per questo regime intorno ai 60 milioni di fatturato.
Per ora posso dire:
Cfr. Testo Unico sulle Imposte sui Redditi - DPR 917/1986 articolo 79.
Credo che sia molto complicata e che nessuna associazione l'abbia adottata.
Occorrono i seguenti Libri: Giornale, Inventari, Mastro, Registro ai fini IVA, Scritture di Magazzino,
Registro dei beni ammortizzabili, Registro dei beni meccanografici e Scritture dei sostituti d'imposta.
Su Internet trovate http://www.andi.net/nazionale/info_fiscali/cont_ordinaria.html
o in altre parole agli articoli 36, 37, 38 e 39 e anche 14, 17, 600, 783, 786, 2247 e 2704
Una fonte ciclopica, che ritrovo spesso citata, ma non ho ancora avuto modo di esplorare.
In particolare gli articoli 87 (c) e comma 2 - Soggetti passivi
Per fare il punto della situazione, questi testi sono stati riproposti nel '86 sotto forma del sopracitato Testo Unico
emanato dal Parlamento il 22 dicembre 1986.
Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche.
Legge 66/92.
L. 413/94 o meglio?? il Decreto del 25 maggio '95. [Volontariato 6/95]
DM 21/11/91
D.M. 14 febbraio 1992 e DM 16 novembre 1992
Ottima fonte è la rubrica di G. P. Manganozzi sulla legislazione.
Profili fiscali delle Organizzazioni di Volontariato, V. Bianchi di Lavagna; G. Pirola
E' sicuramente il testo che mi è stato piu` utile anche se riferito alle organizzazioni di volontariato
riporta alcune considerazioni di carattere generale. Se avete problemi a reperirlo recatevi all'Ufficio delle Imposte Dirette (io l'ho avuto cosi`).
E' un po' un mattone, ma contiene tutte le sentenze, circolari e pareri delle Finanze.
E` la mia "BIBBIA" per gli aspetti fiscali, la consulto spesso (anche se non mi chiarisce tutte le idee).
[Leigheb]
Aspetti fiscali della legge-quadro sul volontariato, G.M. Colombo
Note di commento alle agevolazioni tributarie in favore delle organizzazioni di Volontariato, SERI
Profili fiscali della legge-quadro sul volontariato, Marchese