Profughi, tra mito e realtà (2)
Nella prima parte vi ho spiegato le basi del concetto di “profugo”. Tuttavia, restano da affrontare diverse questioni controverse, a partire dal come distinguere un profugo da un normale immigrato; una distinzione che è piuttosto importante, perché, mentre l’Italia può decidere a proprio piacimento se accogliere o meno un immigrato, esistono accordi internazionali da noi firmati con cui ci siamo obbligati ad accogliere e mantenere i profughi. Nonostante le grandi discussioni sul tema, pochissimi sono andati a leggersi questi accordi; ed è quello che ho fatto io per voi.
Il concetto di “profugo” (o anche “rifugiato”) come attualmente inteso viene definito nella Convenzione di Ginevra, un trattato internazionale del 1951 con cui gli Stati si obbligarono ad accogliere e mantenere gli stranieri e gli apolidi che si trovavano ancora sul loro territorio dopo la seconda guerra mondiale e che erano stati vittima di persecuzioni razziali, religiose, etniche o politiche, e dunque per questo motivo non potevano rientrare nel loro Paese. Nel 1967, con il Protocollo di New York, questa garanzia venne estesa a tutte le vittime di persecuzioni successive alla seconda guerra mondiale e a tutte quelle future.
A livello europeo, questi due accordi sono stati recepiti da ultimo nella direttiva europea 2004/83/CE, che è quella che legalmente ci vincola. Questa direttiva ribadisce la definizione legale di “rifugiato”, riprendendo alla lettera quella della Convenzione di Ginevra, e aggiunge però una seconda categoria di profughi, definiti “titolari di protezione sussidiaria”, che pur non ricadendo nella definizione di Ginevra sono ritenuti meritevoli dello stesso livello di protezione obbligatoria da parte degli Stati.
Da questo testo discendono dunque i seguenti requisiti per poter essere considerati profughi di uno di due tipi diversi:
– rifugiato: uno straniero che non può rientrare in patria per “il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità , opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale” (art. 2 comma c della direttiva);
– titolare di protezione sussidiaria: uno straniero che non può rientrare in patria perché “correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno” (art. 2 comma e), dove il grave danno può essere esclusivamente una condanna a morte, una qualsiasi forma di tortura oppure “la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” (articolo 15).
La direttiva specifica inoltre che il diritto all’accoglienza si perde se il profugo ha commesso un reato grave (sia nel Paese di origine, sia in quello che lo ospita) o comunque “rappresenta un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato in cui si trova” (articolo 17), il che, tra l’altro, offre ai Paesi la possibilità di non accogliere i profughi se essi ritengono che la loro presenza crei seri problemi di ordine pubblico.
Le due sopra descritte, spesso unificate nel termine “titolari di protezione internazionale”, sono le uniche categorie di persone che l’Italia è obbligata ad accogliere e ospitare per via dei trattati internazionali e delle norme europee: i perseguitati politici/etnici/religiosi (gli unici che sono “rifugiati” in senso stretto) e le persone che scappano da una condanna a morte o dalla guerra. Anche in questo caso, peraltro, non basterebbe un generico stato di guerra nel Paese d’origine – che peraltro deve essere di “violenza indiscriminata”, non è sufficiente il terrorismo o qualche scontro ogni tanto – ma la minaccia deve essere “grave e individuale”, ovvero deve esserci uno specifico motivo per cui, durante la guerra, proprio la persona in questione rischierebbe la vita.
Anche la comunicazione dei media è centrata sull’idea dei profughi come vittime innocenti in fuga dalla guerra, a partire dall’abbondanza di reportage sui terribili drammi dei rifugiati siriani. La verità , però, è un po’ diversa, e per accorgersene basta prendere le prime dieci nazionalità dei profughi a cui l’Italia ha concesso l’asilo inserendoli nel programma di protezione SPRAR (dall’Atlante SPRAR 2014, pagina 33):
Nei due Paesi che da soli fanno un quarto dei profughi totali, Nigeria e Pakistan, ci sono terrorismo e scontri religiosi, ma non c’è nessuna guerra o “violenza indiscriminata”… Ci sono comunque in questa lista diverse nazioni in mezzo a una guerra civile, a partire dal Mali, ma la Siria non è nemmeno tra i primi dieci, e non lo è nemmeno l’Ucraina; la maggior parte sono semplicemente Paesi poveri e instabili come tutto il Terzo Mondo. E c’è anche un altro fattore: dalla guerra ci si aspetta che scappino innanzi tutto donne e bambini, ma l’88% dei profughi sono uomini; per molte delle nazionalità sopra citate la percentuale degli uomini è del 98-99 per cento, fino al 99,6% del Gambia. Se c’è la guerra e si è costretti a scappare, non si capisce come mai scappino solo gli uomini e gli elementi più deboli delle famiglie restino là .
E’ evidente che gran parte dei profughi non scappa da guerre e persecuzioni ma dalla fame, con la speranza di guadagnare soldi in Europa per rimandarli alla famiglia rimasta al paese; sono quelli che ultimamente i media hanno preso a chiamare “migranti economici“. Ma allora, viste le definizioni ben precise della direttiva europea, come è possibile che queste persone abbiano aggirato qualsiasi forma di programmazione dei flussi migratori grazie all’ottenimento dell’asilo politico, che sarebbe una prerogativa dei perseguitati?
Questo avviene perché l’Italia riconosce di sua iniziativa una terza categoria di profughi, i “titolari di protezione umanitaria”. La legge sull’immigrazione, difatti, dice che un clandestino può non essere espulso quando sussistono “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” (D.Lgs. 286/98, art. 5 comma 6). Questa clausola concede alle Questure la possibilità di rilasciare discrezionalmente permessi di soggiorno a chi non ne avrebbe altrimenti diritto; per esempio sono i permessi dati al clandestino che si butta nel fiume per salvare un’altra persona.
Agganciandosi a questo, la legge sull’asilo politico dice che se la commissione territoriale che esamina la domanda verifica che il richiedente asilo non ha i requisiti previsti dalla direttiva europea, perché non è nè perseguitato nè in fuga dalla guerra, può comunque, invece di espellerlo, chiedere al Questore di concedergli ugualmente il permesso di soggiorno se ritiene che esistano “gravi motivi di carattere umanitario” (D.Lgs. 25/08, art. 32).
Ora, come potete immaginare, “gravi motivi di carattere umanitario” è una formulazione talmente vaga che le commissioni territoriali, d’accordo con le Questure, possono discrezionalmente accogliere più o meno tutte le domande che vogliono; in particolare, possono accogliere le domande di chi semplicemente fugge dalla povertà , tanto che nel 2014 la protezione umanitaria ha rappresentato quasi la metà (46,1%) del totale degli asili politici concessi dall’Italia.
La discrezionalità delle commissioni è un problema in tutti i sensi. Le commissioni territoriali, da poco aumentate a venti per cercare di ridurre i tempi d’attesa, sono composte da quattro persone: una per la prefettura, una per la questura/polizia, una per gli enti locali (che possono anche nominare qualcuno dalle varie associazioni di volontariato che poi gestiscono i profughi) e una dell’ACNUR (in inglese UNHCR, ossia il commissariato ONU per i rifugiati: quello della Boldrini per capirci). Queste quattro persone devono valutare centinaia di domande, incontrando uno per uno i richiedenti asilo, persone generalmente senza documenti e senza prove delle loro storie, con un tempo d’attesa che come abbiamo visto può superare l’anno.
In queste commissioni si sono già verificate deviazioni clamorose: ha fatto rumore l’arresto di don Sergio Librizzi, presidente della Caritas di Trapani e membro della commissione territoriale in quota enti locali, che avrebbe chiesto a numerosi richiedenti asilo prestazioni sessuali in cambio dell’accoglimento della domanda di asilo. Ma anche nella normalità , sono molti a descrivere il funzionamento delle commissioni come una lotteria, in cui l’accoglimento o la bocciatura della domanda, così come l’assegnazione a una tipologia o a un’altra, può avvenire quasi per caso, segnando in un senso o nell’altro il destino di una persona.
Sta di fatto, comunque, che grazie alla protezione umanitaria l’Italia accoglie molto più facilmente le domande di asilo rispetto al resto d’Europa. Questa tabella riguarda il 2013 e viene direttamente dal Rapporto SPRAR 2014:
Come vedete, mentre in media in Europa nel 2013 venivano accolte il 29% delle domande, in Italia siamo al 61%: più del doppio. Persino la Svezia, citata sempre come modello di accoglienza e generosità , si ferma al 45%; la Germania è al 23%, la Francia al 16%.
La seconda parte della tabella mostra come questo squilibrio sia legato a un uso estremamente generoso della “protezione umanitaria”; gli altri Paesi o non ce l’hanno o la usano col contagocce, e i Paesi che la usano di più (comunque molto meno di noi) sono comunque quelli nel complesso più restrittivi sull’accoglimento delle domande. Questo divario tra noi e gli altri grandi Paesi europei si è un po’ ridotto negli ultimi mesi, anche se l’aumento secco delle percentuali di accoglimento in Germania, Olanda e Svezia è dovuto, lì sì, agli arrivi dalla Siria; tuttavia, la nostra anomalia, sia sugli accoglimenti che sull’abbondanza di permessi umanitari, resta tuttora evidente.
E’ chiara dunque anche la resistenza di altri Paesi europei a farsi carico di quote di nostri profughi: perché noi, giusto o sbagliato che sia, siamo molto più di manica larga, e in particolare lo siamo sulla fascia “umanitaria”, quella che non avrebbe diritto di essere accolta in base alle sole norme internazionali ed europee, ma viene accolta per scelta politica nazionale. E quindi il messaggio è: volete essere un Paese generoso e accogliere non solo i perseguitati politici e i profughi di guerra, ma anche chi semplicemente emigra per cercare fortuna? Benissimo, ma noi non siamo della stessa idea, quindi fatelo coi vostri soldi e sul vostro territorio.
Concludendo, quando si parla di profughi si parla in realtà dell’insieme di quattro categorie: i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria (che siamo obbligati ad accogliere), i titolari di protezione umanitaria (che accogliamo per nostra volontà solidale) e i richiedenti asilo (di cui non sappiamo niente perché non abbiamo ancora valutato la loro domanda, ma che statisticamente, nonostante la “manica larga”, per quasi la metà risulteranno essere semplici immigrati clandestini). Bene, quali sono i pesi reciproci delle varie categorie? Lo dice l’Atlante SPRAR 2014 a pagina 32:
Quindi, secondo questi dati, meno di un quarto dei profughi attualmente ospitati in Italia sono persone verso cui abbiamo un obbligo legale di accoglienza; più di tre quarti sono persone accolte per scelta oppure persone in attesa di giudizio per la nostra inefficienza nel valutarne le domande. Basterebbe cambiare politica e/o migliorare l’organizzazione su queste due ultime categorie per cambiare radicalmente i numeri dei profughi in giro per l’Italia, anche a parità di sbarchi e nel pieno rispetto degli obblighi internazionali.
E con questo vi rimando alla prossima puntata, in cui cominceremo a parlare dell’accoglienza vera e propria: come funziona, cosa offre ai profughi e quanto costa veramente.